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| IDG940603142 | |
| 94.06.03142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Superti Furga Ferdinando
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| Le rettifiche fiscali nel bilancio di esercizio
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| Riv. dott. comm., an. 45 (1994), fasc. 1, pag. 1-17
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312207; D2307
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| Lo scritto considera l' irriducibilita' delle nozioni di reddito di
esercizio e di reddito fiscalmente imponibile indicando le diverse
finalita' che presiedono alla loro determinazione. Infatti, il
legislatore civile prescrive la rappresentazione veritiera e corretta
del risultato economico dell' esercizio, mentre il legislatore
fiscale, con l' emanazione delle norme di diritto tributario, tende a
conseguire un certo grado di perequazione tra i contribuenti,
specifici obiettivi di politica economica e a determinare la
quantita' di reddito da prelevare per finalita' pubbliche. Poiche' la
normativa fiscale impone, per consentirne la deducibilita', l'
iscrizione in bilancio di tutti i costi, il legislatore del '91,
affinche' il bilancio possa conseguire obiettivi differenti, talora
anche contrastanti, ha istituito l' appendice fiscale del conto
economico, con un' interpretazione estensiva della normativa europea.
La struttura del conto economico in tal modo configurata offre al
lettore del bilancio l' espressione quantitativa veritiera e corretta
del risultato economico dell' esercizio, e separatamente il valore
finale dell' utile o della perdita di esercizio, determinato dopo l'
inclusione dei valori accolti dal conto economico al solo fine di
utilizzare le agevolazioni offerte dalla normativa tributaria. Lo
scritto prende anche in considerazione alcuni dei maggiori problemi
posti dall' inserimento delle imposte anticipate e differite in
rapporto con la coerenza al principio dell' imputazione dei valori
all' esercizio secondo la loro competenza economica.
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| d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
d.lg. 9 aprile 1991, n. 127
art. 2423 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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