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| IDG940703162 | |
| 94.07.03162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Triola Roberto
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| In tema di rapporti tra rinunzia alla prelazione e "denuntiatio"
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| Nota a Cass. sez. III civ. 5 maggio 1993, n. 5189
Cass. sez. III civ. 2 agosto 1993, n. 8525
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| Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 156
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| D91611; D91612
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| Le sentenze annotate esprimono un nuovo orientamento rispetto a
quello che escludeva la possibilita' di una rinunzia preventiva alla
prelazione, prescindendo da un progetto concreto di alienazione.
Secondo questo nuovo orientamento il diritto di prelazione, che
esiste potenzialmente in capo all' affittuario coltivatore diretto e
agli altri soggetti indicati dalla legge fin dal momento della
stipulazione del contratto agrario, facendo parte della loro
posizione soggettiva nell' ambito del rapporto agrario, diventa
attuale e concreto nel momento in cui il proprietario comunica agli
stessi la sua volonta' di alienare il fondo a titolo oneroso, anche
con modalita' diverse da quelle previste per la denuntiatio, attesa
anche la natura non contrattuale di tale atto. L' A. esamina le
novita' di questo orientamento ritenendo, tra l' altro, che la tesi
della natura non negoziale della denuntiatio trovi, per quanto
riguarda la prelazione agraria, un ostacolo insormontabile nella
formulazione dell' art. 8 l. 590/1965, laddove la denuntiatio viene
qualificata espressamente "proposta".
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| art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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