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210831
IDG940703162
94.07.03162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
In tema di rapporti tra rinunzia alla prelazione e "denuntiatio"
Nota a Cass. sez. III civ. 5 maggio 1993, n. 5189 Cass. sez. III civ. 2 agosto 1993, n. 8525
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 156
D91611; D91612
Le sentenze annotate esprimono un nuovo orientamento rispetto a quello che escludeva la possibilita' di una rinunzia preventiva alla prelazione, prescindendo da un progetto concreto di alienazione. Secondo questo nuovo orientamento il diritto di prelazione, che esiste potenzialmente in capo all' affittuario coltivatore diretto e agli altri soggetti indicati dalla legge fin dal momento della stipulazione del contratto agrario, facendo parte della loro posizione soggettiva nell' ambito del rapporto agrario, diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario comunica agli stessi la sua volonta' di alienare il fondo a titolo oneroso, anche con modalita' diverse da quelle previste per la denuntiatio, attesa anche la natura non contrattuale di tale atto. L' A. esamina le novita' di questo orientamento ritenendo, tra l' altro, che la tesi della natura non negoziale della denuntiatio trovi, per quanto riguarda la prelazione agraria, un ostacolo insormontabile nella formulazione dell' art. 8 l. 590/1965, laddove la denuntiatio viene qualificata espressamente "proposta".
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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