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210834
IDG940703165
94.07.03165 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grendene Igino
Norme urbanistiche regionali e diritto di prelazione
Nota a Cass. sez. III civ. 17 febbraio 1993, n. 1940
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 166-168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1823; D91611; D91612
La sentenza annotata ha affrontato il problema del rapporto fra norme urbanistiche regionali ed esclusione del diritto di prelazione: se cioe' tali norme prefigurino uno strumento urbanistico generale, come tale idoneo ad escludere l' applicazione dell' istituto della prelazione agraria ai sensi dell' art. 8 comma 2 l. 590/1965. Nel caso di specie la Suprema Corte ha escluso che l' art. 85 della legge regionale del Piemonte n. 56/1977 abbia incidenza sul diritto di prelazione in quanto "non contiene alcuna delimitazione in concreto di zone" alle quali sia impressa una particolare destinazione. In sostanza, secondo la Corte, un atto legislativo della Regione puo' contenere, per sua natura, soltanto disposizioni di carattere generale, valevoli per tutti i Comuni, senza indicazione di zone riservate, oppure no, alla edificazione. Secondo l' A., la soluzione data dalla Cassazione al caso concreto puo' essere condivisa, mentre sorgono alcune perplessita' sull' affermazione secondo la quale le norme regionali non possono, per loro natura, stabilire specifiche destinazioni per determinate zone.
art. 8 comma 2 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 85 l.r. PI 5 dicembre 1977, n. 56
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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