| 210835 | |
| IDG940703166 | |
| 94.07.03166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Morsillo Giuseppe
| |
| Comproprieta' di fondo rustico e legittimazione ad agire
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. III civ. 17 settembre 1992, n. 10670
| |
| Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 170-171
| |
| | |
| D91422; D40550; D40754
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. ripercorre la vicenda giudiziaria che ha dato luogo alla
sentenza annotata, con la quale vengono respinti i due motivi del
ricorso degli affittuari: l' uno incentrato sulla mancata elezione di
domicilio dei ricorrenti ritenuta sussistente dalla Corte di merito;
l' altro su una pretesa violazione dell' art. 102 c.p.c. Riguardo al
primo punto, la Corte ha rigettato correttamente la doglianza,
ritiene l' A., in quanto per costante giurisprudenza, qualora il
procuratore costituito non abbia provveduto all' elezione di
domicilio prescritta dall' art. 82 comma 1 r.d. 37/1934, il luogo
della notificazione e' quello della cancelleria del giudice adito,
presso la quale il domicilio si presume eletto, ai sensi del comma 2
dell' art. 82 cit. Riguardo al secondo punto, la Corte, aderendo alla
precedente giurisprudenza, ha ritenuto che quando l' immobile locato
appartenga a piu' comproprietari, ciascuno di essi e' legittimato ad
agire per ottenere la cessazione della proroga legale del contratto,
sempre che gli altri comproprietari abbiano manifestato il proprio
consenso all' iniziativa, anche tacitamente. La manifestazione di un
tale consenso costituisce condizione dell' azione, senza necessita'
della configurabilita' dell' ipotesi di un litisconsorzio necessario.
| |
| art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
art. 102 c.p.c.
art. 160 c.p.c.
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |