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210835
IDG940703166
94.07.03166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morsillo Giuseppe
Comproprieta' di fondo rustico e legittimazione ad agire
Nota a Cass. sez. III civ. 17 settembre 1992, n. 10670
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 170-171
D91422; D40550; D40754
L' A. ripercorre la vicenda giudiziaria che ha dato luogo alla sentenza annotata, con la quale vengono respinti i due motivi del ricorso degli affittuari: l' uno incentrato sulla mancata elezione di domicilio dei ricorrenti ritenuta sussistente dalla Corte di merito; l' altro su una pretesa violazione dell' art. 102 c.p.c. Riguardo al primo punto, la Corte ha rigettato correttamente la doglianza, ritiene l' A., in quanto per costante giurisprudenza, qualora il procuratore costituito non abbia provveduto all' elezione di domicilio prescritta dall' art. 82 comma 1 r.d. 37/1934, il luogo della notificazione e' quello della cancelleria del giudice adito, presso la quale il domicilio si presume eletto, ai sensi del comma 2 dell' art. 82 cit. Riguardo al secondo punto, la Corte, aderendo alla precedente giurisprudenza, ha ritenuto che quando l' immobile locato appartenga a piu' comproprietari, ciascuno di essi e' legittimato ad agire per ottenere la cessazione della proroga legale del contratto, sempre che gli altri comproprietari abbiano manifestato il proprio consenso all' iniziativa, anche tacitamente. La manifestazione di un tale consenso costituisce condizione dell' azione, senza necessita' della configurabilita' dell' ipotesi di un litisconsorzio necessario.
art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 art. 102 c.p.c. art. 160 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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