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210840
IDG940703171
94.07.03171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Sul termine di comunicazione della disdetta per i vecchi contratti di affitto
Nota a Trib. Padova sez. agr. 29 dicembre 1992, n. 1992
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 180
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9141; D91423; D91422
Secondo la sentenza annotata la cessazione del rapporto agrario e' subordinata alla comunicazione della disdetta ai sensi dell' art. 4 l. 203/1982, in mancanza della quale il contratto si rinnova tacitamente. Pertanto, il termine di un anno per la comunicazione della disdetta dei contratti di cui all' art. 2 l. 203/1982, decorre dall' entrata in vigore della legge stessa, cioe' dal 6 maggio 1982. Secondo l' A. e' da escludere che la data di scadenza coincida con quella dell' entrata in vigore della legge, come affermato dalla sentenza, appare invece piu' corretto il riferimento alla data consuetudinaria di inizio dell' annata agraria.
art. 2 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 4 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 39 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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