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210848
IDG940703179
94.07.03179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Butti Luciano
Scarichi selvaggi delle amministrazioni pubbliche
Nota a Cass. sez. III pen. 8 aprile 1993, n. 3449
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 235
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
Il Sindaco aveva ordinato a due stradini comunali di gettare nelle acque del fiume Piave circa 60 metricubi di liquami non trattati, contenuti nella vasca dell' impianto di depurazione pubblico non funzionante. Contro l' assoluzione del Sindaco, pronunciata in primo grado dal Pretore di Belluno, ricorrevano il Procuratore circondariale, e il Procuratore generale. La Corte di Cassazione, accogliendo i ricorsi, ha ribadito due principi di fondamentale importanza, sostiene l' A., che ne illustra il fondamento legislativo, nell' applicazione della normativa sull' inquinamento delle acque. I principi in questione affermano che tutti gli scarichi, e percio' anche quelli di insediamenti riconducibili alle amministrazioni comunali, devono essere autorizzati; il mancato funzionamento dell' impianto di depurazione (pubblico o privato che sia) non giustifica lo scarico indiscriminato nelle acque del fiume.
l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 13 l. 8 giugno 1990, n. 142 art. 2 d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 l. 21 gennaio 1994, n. 61
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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