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210851
IDG940703182
94.07.03182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlando Antonio
Termine di preavviso e rilascio del fondo
Nota a App. Bologna sez. agr. 25 novembre 1992
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 239-240
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91422
Secondo la massima della sentenza annotata "la risoluzione anticipata del contratto agrario, intesa come recesso legale dal contratto, ex art. 42 l. 203/1982, e' possibile a condizione che venga inviata una disdetta al conduttore del fondo almeno tre anni prima della fine dell' annata agraria. L' altro termine annuale, indicato nell' art. citato, e' da intendersi come limitazione alla possibilita' del concedente di ottenere la risoluzione anticipata dal contratto e non come possibilita' di intimare la disdetta stessa". L' A. approfondisce l' esame della configurazione del diritto di ripresa ex art. 42 l. 203/1982. Ritiene ineccepibili l' impostazione e la strutturazione della sentenza che, peraltro, ricalca ed afferma uno schema dottrinario-giurisprudenziale ormai collaudato, afferma l' A., e accettato.
art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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