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210853
IDG940703184
94.07.03184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pascone Giovanni
Vincolo paesaggistico e poteri di intervento sostitutivo da parte del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali
Nota a Cons. Stato sez. VI 13 ottobre 1993, n. 713 TAR Bologna sez. I 16 marzo 1993, n. 147
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 248-249
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18250; D18255
Con la pronuncia in commento e' stata definita la questione della natura del termine previsto ai sensi dell' art. 1 ter l. 431/1985. In caso di mancata adozione dei piani regionali entro il 31 dicembre 1986, i vincoli imposti dalla l. 431/1985 non decadono. Da quella data, infatti, in mancanza di interventi regionali per l' individuazione delle aree alle quali andava imposto il vincolo di inedificabilita' per ragioni paesaggistiche, e' legittimo l' intervento sostitutivo del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. In sostanza, venuto meno il potere regionale si espande il potere statale che interviene con propria determinazione sostitutiva della carente funzione regionale. L' A. richiama le esperienze positive, riguardo all' adozione di piani paesistici, delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, e rileva come nel corso dei primi sei mesi del 1994, il Governo ha dato corso all' esercizio del potere sostitutivo per le Regioni inadempienti agli obblighi imposti dalla l. 431/1985.
l. 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 bis l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 1 ter l. 8 agosto 1985, n. 431
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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