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| IDG940703194 | |
| 94.07.03194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Recchi Paolo
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| L' abitualita' della coltivazione quale condizione del diritto di
prelazione e retratto
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| Nota a App. Roma sez. II civ. 2 marzo 1993, n. 660
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| Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 13-16
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| D91612
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| Secondo il principio affermato dalla sentenza annotata "i diritti di
prelazione e retratto sussistono indipendentemente dall' estensione
del terreno posto in vendita, alla sola condizione che ne sia
possibile un concreto sfruttamento economico". La Corte ha pertanto
accolto la domanda di retratto proposta dal proprietario di un
terreno da lui direttamente coltivato, relativamente ad un altro
fondo confinante, nonostante che l' attivita' agricola fosse per lui
secondaria, e nonostante che il suo terreno fosse di minuscole
proporzioni (circa 1500 metri quadrati) coltivato a vigna ed oliveto,
si' da richiedere, osserva l' A., non piu' di cinque o sei giornate
l' anno per la sua corretta coltivazione, soprattutto perche' nella
specie fu accertato che la lavorazione del suolo era effettuata con
mezzi meccanici. L' accoglimento della domanda si e' fondato sull'
insegnamento della Corte, secondo cui, ai fini della prelazione o del
retratto, e' sufficiente che il terreno posseduto dal coltivatore
diretto consenta "un concreto sfruttamento economico" e l' unico
limite sarebbe costituito "dalla impossibilita' di un concreto
sfruttamento o addirittura dalla non coltivabilita' del terreno".
Secondo l' A., la soluzione non e' convincente in quanto, egli
sostiene, e' contraria alla volonta' del legislatore, quale risulta
dalla lettera dell' art. 31 l. 590/1965.
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| art. 31 l. 26 maggio 1965, n. 590
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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