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210863
IDG940703194
94.07.03194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Recchi Paolo
L' abitualita' della coltivazione quale condizione del diritto di prelazione e retratto
Nota a App. Roma sez. II civ. 2 marzo 1993, n. 660
Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 13-16
D91612
Secondo il principio affermato dalla sentenza annotata "i diritti di prelazione e retratto sussistono indipendentemente dall' estensione del terreno posto in vendita, alla sola condizione che ne sia possibile un concreto sfruttamento economico". La Corte ha pertanto accolto la domanda di retratto proposta dal proprietario di un terreno da lui direttamente coltivato, relativamente ad un altro fondo confinante, nonostante che l' attivita' agricola fosse per lui secondaria, e nonostante che il suo terreno fosse di minuscole proporzioni (circa 1500 metri quadrati) coltivato a vigna ed oliveto, si' da richiedere, osserva l' A., non piu' di cinque o sei giornate l' anno per la sua corretta coltivazione, soprattutto perche' nella specie fu accertato che la lavorazione del suolo era effettuata con mezzi meccanici. L' accoglimento della domanda si e' fondato sull' insegnamento della Corte, secondo cui, ai fini della prelazione o del retratto, e' sufficiente che il terreno posseduto dal coltivatore diretto consenta "un concreto sfruttamento economico" e l' unico limite sarebbe costituito "dalla impossibilita' di un concreto sfruttamento o addirittura dalla non coltivabilita' del terreno". Secondo l' A., la soluzione non e' convincente in quanto, egli sostiene, e' contraria alla volonta' del legislatore, quale risulta dalla lettera dell' art. 31 l. 590/1965.
art. 31 l. 26 maggio 1965, n. 590
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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