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210866
IDG940703197
94.07.03197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuffrida Marianna
Piscicoltura
Nota a Cass. 9 luglio 1993, n. 7547
Riv. dir. agr., an. 73 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 37-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91201; D91211
La sentenza, affrontando la questione della definizione dell' attivita' di allevamento di pesci, segue l' orientamento prevalente, escludendo che tale attivita' possa essere qualificata come attivita' di allevamento, ai sensi dell' art. 1 l. 59/1963, "mancando ogni connessione con il terreno, nel senso che detta attivita' non trova nel fondo in cui opera i mezzi di sostentamento degli animali prodotti". L' A. osserva come l' art. 2 l. 102/1992 ha definito "a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola" l' attivita' di acquacoltura, a condizione che i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolge dallo stesso soggetto. Questo orientamento legislativo sembra accogliere la tesi, sostenuta in dottrina, di disancorare l' attivita' di allevamento di animali dal collegamento con il fondo rustico e con la relativa coltivazione.
art. 1 l. 9 febbraio 1963, n. 59 art. 2 l. 5 febbraio 1992, n. 102
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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