| I radicali mutamenti di regime intervenuti nei Paesi dell' Europa
orientale e la crisi delle democrazie occidentali hanno
prepotentemente riportato alla ribalta la tematica dello Stato di
diritto. Nel riconsiderare una tale problematica non si puo'
prescindere, e non solo per motivi storici, dall' esaminare la
dottrina tedesca del "Rechtsstaat", che ne costituisce tuttora la
piu' compiuta elaborazione teorica, nonche' le principali
ricostruzioni di coloro che, in adesione o in aperta critica alla
stessa, contribuirono a porre le basi della moderna teoria generale
dello Stato e del diritto. Tratti distintivi dello Stato di diritto
nell' accezione moderna e corrente dell' espressione sono: una forma
di governo basata sul principio della separazione dei poteri e sulla
elezione democratica del Parlamento, che garantisca contro l'
arbitrio del potere, la strutturazione gerarchica dell' ordinamento
giuridico e la vigenza del principio di legalita', il riconoscimento
di alcuni diritti e liberta' fondamentali dell' individuo, l'
azionabilita' delle pretese dello stesso contro i pubblici poteri, l'
indipendenza dei giudici, il controllo di costituzionalita' delle
leggi ed una procedura aggravata per la revisione costituzionale.
Tali elementi, tuttavia, se sono essenziali per porre le basi di uno
Stato di diritto, non bastano ad assicurarne la realizzazione, che
dipende altresi' in gran parte dal concreto porsi ed operare delle
norme e dei poteri e dal loro reciproco interagire. Inoltre l'
evoluzione dello Stato liberale a quello "sociale, con il modificarsi
del ruolo dello stesso da garante supremo della liberta' ed autonomia
del singolo in una presenza sempre piu' attiva ed egemonica in tutti
i settori della vita sociale, ha determinato una tale estremizzazione
dei postulati dello Stato di diritto da alterarne profondamente la
originaria fisionomia. Urge porre un freno all' eccesso d'
interventismo statuale e di normativismo. Cio' non significa,
peraltro, ripristinare il c.d. Stato minimal, ma correggere le
degenerazioni di quello attuale. Ovviamente nessuna forma di Stato e
di Governo, anche la piu' fedele nella trasfusione della Carta
costituzionale di un modello ideale di Stato di diritto, puo', pur
nella perfezione tecnica dei meccanismi previsti, salvaguardare da
degenerazioni, ove ad essa non si affianchi la cultura democratica ed
il senso dello Stato di un popolo, che soli possono garantire, nel
filtro della classe governante, la "qualita'" del diritto ed il
corretto svolgersi del giuoco politico.
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