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210876
IDG940803207
94.08.03207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Turchi Vincenzo
Gli insegnamenti di religione nel sistema scolastico italiano
Diritto e societa', (1994), fasc. 1, pag. 191-216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9415; D18410; D18433
Dal confronto tra le disposizioni del Concordato del 1929 e le nuove fonti normative sugli insegnamenti di religione derivanti dagli Accordi ed Intese tra Stato italiano e confessioni religiose, stipulati dal 1984 in poi, emerge come il processo di riforma della legislazione ecclesiastica abbia segnato il definitivo superamento di un modello di societa' "governata", entro il quale l' insegnamento della religione assumeva -soprattutto in epoca fascista- finalita' strumentali. Oggi, secondo il modello della "democrazia governante", la nuova fonte di legittimazione degli insegnamenti di religione va individuata nel pluralismo, confessionale e culturale, che contraddistingue lo Stato-comunita' e ne connota l' attitudine laica, intesa non nel senso di indifferenza o di ostilita' verso le religioni, ma come apertura alle istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini. Coerentemente a cio', la nuova fondazione epistemologica degli insegnamenti di religione va collocata all' interno delle finalita' educative e culturali della scuola pubblica, "scuola di tutti", vocazionalmente aperta al confronto con la societa' civile. In questo quadro -complessivamente positivo- si pone tuttavia il problema degli studenti che, fruendo della facolta' loro offerta di scegliere se avvalersi o non degli insegnamenti confessionali, rimangono privi del confronto con il fatto religioso. A tale riguardo viene ripreso il dibattito svoltosi nel nostro Paese sull' opportunita' (secondo alcuni: necessita') di prevedere un insegnamento aconfessionale di cultura religiosa per gli studenti non avvalentisi di quelli confessionali. Anche se questa indicazione appare piuttosto problematica, sia per talune ambiguita' del dato normativo, sia a causa della giurisprudenza costituzionale formatasi sulla materia, viene auspicata una ripresa del dibattito attorno a questo tema, soprattutto in prospettiva di una iniziativa legislativa, quanto meno sui tempi lunghi.
l. 11 agosto 1984, n. 449 l. 25 marzo 1985, n. 121 l. 22 novembre 1988, n. 516 l. 22 novembre 1988, n. 517 l. 8 marzo 1989, n. 101
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