| Secondo la pronuncia in commento "nel procedimento speciale di
applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della
sospensione condizionale della pena, oltre che nell' ipotesi di
subordinazione dell' efficacia della richiesta alla concessione,
specificamente prevista dal comma 3 dell' art. 444 c.p.p., puo'
essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia
formato oggetto della pattuizione avvenuta tra le parti, i e non
quindi d' ufficio dal giudice". L' A. ritiene che non sia stato colto
il punto centrale della tematica del patteggiamento, quello dei
confini entro cui la legge circoscrive la possibilita' di
applicazione della pena a richiesta delle parti e dell'
individuazione dei possibili temi od oggetti dell' accordo negoziale
da sottoporre alle verifiche demandate al giudice. Entro tali
confini, afferma l' A., non puo' rientrare la concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che e'
l' esito di un giudizio di legittimita' e di merito che, comportando
una valutazione complessiva della personalita' del soggetto in
rapporto specifico alla capacita' a delinquere, rappresenta un
posterius logico e cronologico rispetto alla specificazione
qualitativa e quantitativa della pena richiesta ed applicata e si
sottrae, quindi, all' ingerenza delle parti.
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