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210905
IDG940903236
94.09.03236 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Adami Vincenzo
Il "patteggiamento" e la sospensione condizionale della pena
Nota a Cass. sez. un. pen. 11 maggio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 550-556
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D62; D50415
Secondo la pronuncia in commento "nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell' ipotesi di subordinazione dell' efficacia della richiesta alla concessione, specificamente prevista dal comma 3 dell' art. 444 c.p.p., puo' essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione avvenuta tra le parti, i e non quindi d' ufficio dal giudice". L' A. ritiene che non sia stato colto il punto centrale della tematica del patteggiamento, quello dei confini entro cui la legge circoscrive la possibilita' di applicazione della pena a richiesta delle parti e dell' individuazione dei possibili temi od oggetti dell' accordo negoziale da sottoporre alle verifiche demandate al giudice. Entro tali confini, afferma l' A., non puo' rientrare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che e' l' esito di un giudizio di legittimita' e di merito che, comportando una valutazione complessiva della personalita' del soggetto in rapporto specifico alla capacita' a delinquere, rappresenta un posterius logico e cronologico rispetto alla specificazione qualitativa e quantitativa della pena richiesta ed applicata e si sottrae, quindi, all' ingerenza delle parti.
art. 444 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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