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210913
IDG940903244
94.09.03244 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vessichelli Maria
Sull' ambito di applicabilita' dell' art. 129 cpv. c.p.p.
Osservazione a Cass. sez. III pen. 20 gennaio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 633-635
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60411; D6126
L' A. rileva il costante orientamento giurisprudenziale, seguito anche dalla sentenza in epigrafe, che, ai fini della immediata declaratoria di alcune cause di non punibilita', intende la nozione di "evidenza" di cui all' art. 129 comma 2 c.p.p. nel senso che in presenza di una causa di estinzione del reato, per poter adottare una formula ampiamente liberatoria di merito non e' richiesto che risultino elementi probatori d' innocenza piu' cospicui di quelli normalmente sufficienti: e' soltanto necessario che la prova risulti evidente agli atti, senza alcuna ulteriore indagine. L' A. svolge alcune precisazioni sulla qualita' e la valenza degli elementi probatori idonei a giustificare il proscioglimento nel merito in presenza di una causa estintiva del reato, e sul principio enunciato nella massima, secondo cui bastano gli "elementi d' innocenza normalmente sufficienti".
art. 129 c.p.p.
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