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210917
IDG940903248
94.09.03248 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carcano Domenico
Alcune note in tema di incompatibilita' del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo o che ha composto il collegio del riesame
Nota a Cass. sez. I pen. 4 aprile 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 674-676
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6025; D6434
L' A. rileva come l' art. 61 c.p.p. 1930 limitasse l' incompatibilita' a partecipare al dibattimento alla sola ipotesi del magistrato che, in funzioni di giudice istruttore, avesse pronunciato o comunque concorso a pronunciare la sentenza di rinvio a giudizio. Il comma 2 dell' art. 34 c.p.p. 1988, prima di essere inciso dalle varie sentenze della Corte Costituzionale, riproduceva, pur con gli opportuni adattamenti richiesti dalla diversita' delle fasi anteriori al dibattimento, una generica formula pressoche' analoga a quella contenuta nel vecchio codice di rito. L' A. ripercorre gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina sulla precedente e sulla vigente disciplina processuale, soffermandosi poi sul principio contenuto nella sentenza in rassegna, secondo cui non ricorre causa d' incompatibilita' nell' ipotesi in cui tra i componenti del collegio giudicante di primo grado vi siano due giudici che, in qualita' di componenti del Tribunale della liberta', abbiano partecipato al riesame di un provvedimento restrittivo della liberta' personale nello stesso procedimento penale.
art. 34 c.p.p.
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