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| IDG940903248 | |
| 94.09.03248 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carcano Domenico
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| Alcune note in tema di incompatibilita' del giudice che ha emesso il
provvedimento restrittivo o che ha composto il collegio del riesame
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| Nota a Cass. sez. I pen. 4 aprile 1992
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 674-676
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6025; D6434
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| L' A. rileva come l' art. 61 c.p.p. 1930 limitasse l'
incompatibilita' a partecipare al dibattimento alla sola ipotesi del
magistrato che, in funzioni di giudice istruttore, avesse pronunciato
o comunque concorso a pronunciare la sentenza di rinvio a giudizio.
Il comma 2 dell' art. 34 c.p.p. 1988, prima di essere inciso dalle
varie sentenze della Corte Costituzionale, riproduceva, pur con gli
opportuni adattamenti richiesti dalla diversita' delle fasi anteriori
al dibattimento, una generica formula pressoche' analoga a quella
contenuta nel vecchio codice di rito. L' A. ripercorre gli
orientamenti della giurisprudenza e della dottrina sulla precedente e
sulla vigente disciplina processuale, soffermandosi poi sul principio
contenuto nella sentenza in rassegna, secondo cui non ricorre causa
d' incompatibilita' nell' ipotesi in cui tra i componenti del
collegio giudicante di primo grado vi siano due giudici che, in
qualita' di componenti del Tribunale della liberta', abbiano
partecipato al riesame di un provvedimento restrittivo della liberta'
personale nello stesso procedimento penale.
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| art. 34 c.p.p.
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