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210919
IDG940903250
94.09.03250 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mendoza Roberto
Un' improbabile udienza preliminare in pretura
Nota a Cass. sez. IV pen. 21 maggio 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 699-701
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D6156; D6157
La Cassazione, adita dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino, che contestava la legittimita' della declaratoria di nullita' del decreto di citazione a giudizio emessa negli atti preliminari al dibattimento dal Pretore di Torino in funzione di GIP, ha annullato senza rinvio l' ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al GIP presso la Pretura circondariale di Torino per l' ulteriore corso. La Cassazione pero', afferma l' A., non considerando che nel processo pretorile manca l' udienza preliminare e che la citazione a giudizio avviene conseguentemente da parte del P.M. e non per opera del GIP su richiesta del P.M. (art. 554 e 555 c.p.p.), ha trasposto il modello processuale dettato per il Tribunale nel processo davanti al Pretore, pronunciandosi quindi su una fattispecie processuale del tutto diversa da quella reale.
art. 554 c.p.p. art. 555 c.p.p. art. 568 c.p.p.
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