Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


210920
IDG940903251
94.09.03251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrero Giancarlo
Rilevanza penale dell' illecito impiego di sostanze ad azione ormonica e tirostatica. Successione e concorso di norme
Nota a Cass. sez. VI pen. 15 giugno 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 712-713
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D531; D18803
Con la sentenza in epigrafe, afferma l' A., la Cassazione ha definitivamente chiarito il concetto di "sostanza alimentare", nel quale rientrano gli animali le cui carni sono destinate all' alimentazione umana, senza richiedere alcun elaborato e specifico trattamento manipolativo di trasformazione. La Cassazione ha inoltre chiarito l' ambito di applicazione dell' art. 5 l. 283/1962. E' stata infine affrontata la questione se le prescrizioni di cui alla lett. a di tale articolo conservino la loro efficacia e rilevanza penale o siano superate e depenalizzate dopo l' entrata in vigore del d.lg. 118/1992. Fra le due norme sussiste, come emerge dalla giurisprudenza della Cassazione, una differenza "ontologica" che si ricollega alla diversita' del fine perseguito dal legislatore e al diverso rango dell' interesse tutelato, che giustifica la prevalenza della reazione punitiva piu' grave.
art. 5 l. 30 aprile 1962, n. 283 art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689 d.lg. 27 gennaio 1992, n. 118
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati