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210921
IDG940903252
94.09.03252 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Sulla nozione di "luogo di residenza" agli effetti della misura di cui all' art. 2 l. 1423/1956
Osservazione a Cass. sez. I pen. 25 gennaio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 729-730
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5022; D507; D18711
Ai fini dell' ordine di rimpatrio con fogli di via obbligatorio, previsto dall' art. 2 l. 1423/1956, acquista particolare rilevanza la determinazione della nozione di luogo di residenza, perche' incide sulla legittimita' stessa del provvedimento, che puo' essere emesso solo nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica che si trovino fuori dei luoghi di residenza, ed ha anche riflessi sulla questione della rilevanza o meno dell' iscrizione anagrafica ottenuta dopo l' ordine di rimpatrio. La questione sorge nel caso in cui la dimora abituale di fatto non coincida con l' iscrizione anagrafica. La massima in commento, pur attribuendo all' iscrizione anagrafica valore indicativo, tuttavia la considera una presunzione di rilievo, vincibile soltanto da una piena prova contraria. L' A. richiama brevemente gli orientamenti della giurisprudenza in materia.
art. 2 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 43 c.c.
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