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210922
IDG940903253
94.09.03253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Il soggiorno cautelare tra frode delle etichette ed illusione della giurisdizionalita'
Nota a ord. Cass. sez. V pen. 15 novembre 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 732-736
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18710; D507
L' ordinanza in esame, nel dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma che prevede il soggiorno cautelare (introdotto come istituto del tutto eccezionale e temporaneo -per un triennio- dall' art. 25 quater d.l. 306/1992, aggiunto ex novo con le modificazioni della legge di conversione n. 356/1992 e poi divenuto istituto permanente dell' ordinamento giuridico in seguito all' abrogazione del comma 6 dell' art. 25 quater cit. -che appunto prevedeva la temporaneita'- ad opera dell' art. 1 comma 3 l. 256/1993), ha esattamente qualificato tale istituto come misura di prevenzione. La chiara motivazione dell' ordinanza in esame, afferma l' A., non ha bisogno di particolare commento, potendo soltanto essere aggiunta qualche altra considerazione concorrente per dimostrare l' incostituzionalita' della disposizione di legge che prevede il soggiorno cautelare.
art. 13 comma 1 Cost. art. 13 comma 2 Cost. art. 24 comma 2 Cost. art. 25 comma 1 Cost. art. 25 comma 3 Cost. art. 25 quater d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356 art. 1 comma 3 l. 24 luglio 1993, n. 256
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