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210924
IDG940903255
94.09.03255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salazar Lorenzo
Tutela penale nei confronti della frode comunitaria: "incontrollabile frenesia" del nostro legislatore od intervento necessario?
Nota a Trib. Lecce 24 novembre 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 752-759
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D91832; D91811; D530; D51910
L' A., premesso un breve excursus relativo alla successione nel tempo delle diverse norme in materia di frodi comunitarie anteriori al dicembre 1986, anno dei fatti in contestazione, affronta il problema, oggetto della sentenza in rassegna, di quale fosse la norma applicabile alle condotte di frode nei confronti del FEOGA, nel caso in cui tali condotte apparissero al contempo rivestire gli estremi degli artifizi e raggiri e dell' induzione in errore costituenti la condotta tipica del reato di truffa aggravata ai sensi del n. 1 del capoverso dell' art. 640 c.p. I giudici leccesi, osserva l' A., hanno aderito all' orientamento della giurisprudenza di legittimita' favorevole all' applicabilita' della sola l. 898/1986, sul presupposto che il reato in essa previsto avrebbe costituito figura speciale nei confronti della truffa, di cui ripeterebbe le modalita' esecutive della condotta e degli eventi naturalistici, specificando da un lato gli artifici e i raggiri e, dall' altro, la qualifica comunitaria dell' ente erogatore dei contributi. L' A. svolge poi alcune considerazioni relative ai rilevanti sviluppi normativi della materia successivi al 1986.
d.l. 27 ottobre 1986, n. 701 art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898 art. 61 c.p. art. 640 c.p. art. 640 bis c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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