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210925
IDG940903256
94.09.03256 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Camon Alberto
Nullita' probatorie, omesso deposito di atti d' indagine e principio di non regressione: un caso emblematico in tema di intercettazioni telefoniche
Nota a ord. Ass. Catanzaro 25 novembre 1992
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 3, pag. 764-774
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6145; D6123; D61233; D61241
Con l' ordinanza in commento la Corte d' Assise di Catanzaro ha stabilito che "la mancata trasmissione al giudice dell' udienza preliminare di alcuni atti d' indagine (nella specie, nastri magnetici e brogliacci relativi ad intercettazioni telefoniche) determina una violazione del diritto di difesa, con conseguente nullita' dell' udienza preliminare e degli atti successivi ex art. 178 comma 1 lett. c c.p.p.". Oltre alle intercettazioni, non erano stati trasmessi neppure i risultati di alcune consulenze tecniche. L' A., pur riconoscendo alla Corte d' Assise di aver esattamente individuato quale sanzione consegua all' omesso deposito delle intercettazioni, trinciando cosi' una lunga disputa dottrinale e giurisprudenziale, non condivide la soluzione unitaria adottata per i due vizi, non coincidendo la disciplina delle intercettazioni con quella delle consulenze. L' A. evidenzia alcune caratteristiche peculiari della disciplina delle intercettazioni telefoniche.
art. 178 c.p.p. art. 180 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 416 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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