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210953
IDG940903284
94.09.03284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Introna Francesco
Danno biologico ed invalidita' lavorativa ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965
Nota a Trib. Milano 19 marzo 1992
Riv. it. med. leg., an. 16 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 199-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3070; D30706; D701; D58
La sentenza in rassegna, afferma l' A., si colloca nel solco aperto dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 87/1991, 386/1991, 485/1991. L' A. osserva come il Tribunale abbia tentato di scorporare dalla valutazione INAIL per la ridotta attitudine al lavoro (art. 77 d.p.r. 1124/1965) la quota che, in sede di surroga o di regresso, spetta all' infortunato per il danno biologico da lui subito e che non puo' essere pretesa dall' INAIL.
d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 1916 c.c. art. 2043 c.c.
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