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210957
IDG940903288
94.09.03288 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pica Giorgio
Utilizzabilita' dei rifiuti solidi per "riquotare o ammendare" il terreno
Nota a Cass. sez. III pen. 3 marzo 1992, n. 2334
Riv. Pen. Ec., vol. amb000, an. 5 (1993), fasc. 4, pag. 453-455
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D539; D18801
La sentenza in rassegna ha ritenuto non configurabile il reato di cui agli artt. 6 lett. d) e 25 comma 1 d.p.r. 915/1982 nella raccolta e nel trasporto senza autorizzazione di rifiuti solidi utilizzati sia per la riquotazione dei fondi sia come ammendanti del terreno, dovendosi applicare, per la circolazione di ammendanti e correttivi, le norme per i concimi di cui alla l. 748/1984, la cui inosservanza e' punita con le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 12. L' A. non condivide la decisione, non ritenendo congruo il rinvio alla normativa sui fertilizzanti, essendo la l. 748 cit. diretta a disciplinarne la produzione e la commercializzazione, e non lo spandimento sul terreno.
art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 4 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 6 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 16 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 25 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 8 l. 19 ottobre 1984, n. 748 art. 12 l. 19 ottobre 1984, n. 748 d.lg. 27 gennaio 1992, n. 99 d.lg. 16 febbraio 1993, n. 161
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