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210981
IDG941003312
94.10.03312 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dal Negro Giovanna
Il possessore di un immobile gravato da privilegio gode davvero del c.d. beneficium excussionis?
Nota a Comm. II grado Piacenza sez. III 2 giugno 1992, n. 1189
Boll. trib., an. 61 (1994), fasc. 7 (15 aprile), pag. 578-579
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D2405; D305701
La decisione in nota afferma che, poiche' il privilegio quale causa di prelazione rappresenta una garanzia a carattere reale operante solo in caso di inadempienza dell' alienante, nell' azione volta al recupero dell' INVIM l' Ufficio del registro e' tenuto ad escutere preventivamente il debitore principale dell' imposta (ossia l' alienante) e solo in caso di mancato soddisfacimento (totale o parziale) del proprio credito d' imposta puo' attivare il provvedimento di cui all' art. 28 d.p.r. 643/1972. Nel commento vengono esaminati i problemi che emergono dalla pronuncia relativamente alla natura della responsabilita' del possessore di immobile gravato da privilegio speciale.
art. 28 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 art. 2868 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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