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Stampa giuridica

Documento


21099
IDG811300684
81.13.00684 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
prisco giuseppe
da parte della magistratura. intercettazioni telefoniche. si puo' chiedere la modifica della legge, non disapplicarla
Corr. sera, an. 20 (1981), fasc. 11 (16 marzo), pag. 9
d6145
l' a. ricorda che il codice di procedura penale fa divieto di intercettare le conversazioni telefoniche degli avvocati difensori. cio' significa che la casuale intercettazione di una comunicazione fra il difensore e il proprio assistito non puo' essere utilizzata a fini processuali. l' a. afferma che la magistratura e' tenuta ad attenersi a questa norma; se la ritiene ingiusta puo' sempre chiederne la rimozione per incostituzionalita'.
art. 226 c.p.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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