| 210994 | |
| IDG941003325 | |
| 94.10.03325 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Poli Osvaldo
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| Questioni vecchie e nuove sulla configurazione fiscale di alcuni
oneri deducibili nella determinazione del reddito d' impresa
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| Nota a Comm. I grado Livorno sez. V 17 novembre 1993, n. 258
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| Boll. trib., an. 61 (1994), fasc. 9 (15 maggio), pag. 722
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| D23064
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| L' A. esamina separatamente le massime della decisione in commento.
Ritiene ineccepibile quanto stabilito dalla prima massima per quel
che riguarda la distinzione ai fini fiscali fra cessione di credito
pro-soluto e cessione pro-solvendo. Corretta e' anche la seconda
massima sul trattamento fiscale della differenza tra l' ammontare del
fondo di ammortamento e le risultanze del registro dei beni
ammortizzabili; cosi' come la terza, che ha giudicato indeducibile il
reddito attribuibile ad un bene dato in uso gratuito. La quarta
massima e' conforme al dispositivo dell' art. 74 d.p.r. 917/1986,
secondo il quale le spese di pubblicita' sono deducibili nell'
esercizio in cui sono state sostenute. Per quanto riguarda la quinta
massima, l' A. osserva che normalmente le spese e gli oneri sono
ammessi in deduzione nella misura in cui risultano da elementi certi
e precisi; purtuttavia esistono operazioni per le quali non sussiste
l' obbligo di documentazione.
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| art. 74 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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