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210994
IDG941003325
94.10.03325 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poli Osvaldo
Questioni vecchie e nuove sulla configurazione fiscale di alcuni oneri deducibili nella determinazione del reddito d' impresa
Nota a Comm. I grado Livorno sez. V 17 novembre 1993, n. 258
Boll. trib., an. 61 (1994), fasc. 9 (15 maggio), pag. 722
D23064
L' A. esamina separatamente le massime della decisione in commento. Ritiene ineccepibile quanto stabilito dalla prima massima per quel che riguarda la distinzione ai fini fiscali fra cessione di credito pro-soluto e cessione pro-solvendo. Corretta e' anche la seconda massima sul trattamento fiscale della differenza tra l' ammontare del fondo di ammortamento e le risultanze del registro dei beni ammortizzabili; cosi' come la terza, che ha giudicato indeducibile il reddito attribuibile ad un bene dato in uso gratuito. La quarta massima e' conforme al dispositivo dell' art. 74 d.p.r. 917/1986, secondo il quale le spese di pubblicita' sono deducibili nell' esercizio in cui sono state sostenute. Per quanto riguarda la quinta massima, l' A. osserva che normalmente le spese e gli oneri sono ammessi in deduzione nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi; purtuttavia esistono operazioni per le quali non sussiste l' obbligo di documentazione.
art. 74 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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