| L' A. esamina il problema dei ruoli rispettivi attribuiti ai due
organi giudicanti previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti
dell' Uomo: la Commissione, il cui compito preminente avrebbe dovuto
essere quello di filtrare i ricorsi, e la Corte Europea. Anche sulla
base di varie sentenze emesse dalla Corte, rileva che la competenza
contenziosa di essa e' limitata dalle previe decisioni della
Commissione in tema di ricevibilita', nel senso che le doglianze
dichiarate irricevibili non possono essere esaminate dalla Corte. L'
A. si sofferma sugli argomenti di vario genere che sono stati addotti
in proposito, ponendo l' accento sulla criticata differenza di
trattamento che esiste fra il Governo convenuto ed il ricorrente, che
non hanno le stesse facolta' di adire la Corte. Suggerisce, pertanto,
di fare in modo che sia assicurata in futuro la "uguaglianza delle
armi", separando i due stadi della procedura: quello di fronte alla
Commissione, articolato nelle due fasi di ricevibilita' e di merito,
e quello di fronte alla Corte, consacrato interamente al merito.
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