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Documento


211083
IDG941203414
94.12.03414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Forte Francesco
Il regime fiscale delle perdite su crediti risultanti dalla ristrutturazione debitoria delle imprese in crisi
Bancaria, an. 50 (1994), fasc. 3, pag. 52-55
D2307; D1812
L' art. 66 t.u. imposte dirette stabilisce che "le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi". Secondo l' A., sarebbe opportuno equiparare, da un punto di vista fiscale, alle procedure concorsuali le convenzioni stipulate dalle banche per la ristrutturazione dei debiti delle imprese in crisi. Si eviterebbe cosi' di favorire il fallimento delle aziende, agevolandone invece il recupero. Spetterebbe alla Banca d' Italia e a un' autorita' interministeriale approvare il piano di risanamento, fornendo cosi' gli elementi di certezza, precisione e congruita' essenziali per il fisco.
art. 66 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 11 d.p.r. 4 febbraio 1988, n. 42
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