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211201
IDG941503532
94.15.03532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossi Paolo
Poteri presidenziali e principio di immutabilita' del collegio nel giudizio costituzionale (Brevi considerazioni a margine dell' ordinanza 29 gennaio 1993, n. 22)
Nota a ord. C. Cost. 29 gennaio 1993, n. 22
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 153-156
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02142
Con l' ordinanza in epigrafe la Corte Costituzionale ha ritenuto che il venir meno di uno dei suoi componenti, segnatamente dello stesso Presidente della Corte, nonche' del Collegio giudicante, dopo che la causa era stata discussa, ma prima che fosse decisa, non consentisse al Collegio medesimo (anche in presenza del quorum funzionale di undici giudici, ex art. 16 comma 2 l. 87/1953) di deliberare ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo. Cio' in quanto, ex art. 16 l. 87/19753 ed art. 18 delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte, "le decisioni devono essere deliberate in Camera di Consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze". Richiamato cosi' il contenuto della decisione, l' A. l' esamina alla luce dei precedenti giurisprudenziali, ai quali si allinea, e in riferimento alla particolare coincidenza della cessazione dalla carica del giudice Corasaniti al tempo stesso Presidente del Collegio giudicante e dell' intera Corte.
art. 16 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 18 l. 11 marzo 1953, n. 87



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