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211202
IDG941503533
94.15.03533 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dogliotti Massimo
Diritto alla salute e danno biologico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 27 dicembre 1991, n. 485
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1, pag. 161-168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D7013
La sentenza annotata dichiara fondata due questioni di legittimita' costituzionale: dell' art. 10 commi 6 e 7 d.p.r. 1124/1965, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato ha diritto al risarcimento del danno biologico solo se e nella misura in cui il danno risarcibile nel suo complesso superi l' ammontare dell' indennita' corrisposta dall' INAIL; dell' art. 11 commi 1 e 2 dello stesso decreto, nella parte in cui consente all' INAIL di avvalersi, nell' esercizio del diritto di regresso, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico. L' A. esamina la sentenza nel piu' ampio quadro della giurisprudenza costituzionale, comparativamente con quella della Cassazione, evidenziando il ruolo determinante della Corte Costituzionale nell' affermazione del diritto alla salute e specificamente della tutela che attiene alla risarcibilita' del danno biologico.
art. 32 Cost. art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 11 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124



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