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| IDG941503534 | |
| 94.15.03534 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Casamassima Emanuele
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| Soppressione giurisprudenziale del potere di impulso d' ufficio nei
giudizi di competenza del commissario per la liquidazione degli Usi
Civici
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 28 gennaio 1994, n. 858
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| Giur. it., vol. amb000, an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1A, pag. 529-532
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1543; D18250
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| Viene sottoposta a critica la sentenza in epigrafe, la quale afferma
che, con il trasferimento alle Regioni delle funzioni di natura
amministrativa proprie dei Commissari per la liquidazione degli usi
civici "questi non sono piu' legittimati a promuovere d' ufficio
controversie giudiziarie, in quanto tale potere derivava loro
esclusivamente dall' esercizio delle predette funzioni". Pertanto la
tutela dei diritti di uso civico e' demandata alle Regioni, che
possono promuovere le azioni nelle varie sedi giurisdizionali e
quindi anche davanti al Commissario per la liquidazione degli usi
civici. Da un lato la sentenza suscita perplessita' e preoccupazione,
afferma l' A., a fronte dell' indifferenza del legislatore che non ha
ancora provveduto ad una riforma che tenga conto anche delle esigenze
del pubblico generale interesse. Dall' altro, in quanto le sezioni
unite hanno espunto definitivamente e completamente la giurisdizione
dei Commissari con buona pace, afferma l' A., di chi continua ad
aggredire, occupare e distruggere proprieta' collettive, terreni
demaniali, natura, ambiente e paesaggio.
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| art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766
art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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