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211203
IDG941503534
94.15.03534 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casamassima Emanuele
Soppressione giurisprudenziale del potere di impulso d' ufficio nei giudizi di competenza del commissario per la liquidazione degli Usi Civici
Nota a Cass. sez. un. civ. 28 gennaio 1994, n. 858
Giur. it., vol. amb000, an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1A, pag. 529-532
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1543; D18250
Viene sottoposta a critica la sentenza in epigrafe, la quale afferma che, con il trasferimento alle Regioni delle funzioni di natura amministrativa proprie dei Commissari per la liquidazione degli usi civici "questi non sono piu' legittimati a promuovere d' ufficio controversie giudiziarie, in quanto tale potere derivava loro esclusivamente dall' esercizio delle predette funzioni". Pertanto la tutela dei diritti di uso civico e' demandata alle Regioni, che possono promuovere le azioni nelle varie sedi giurisdizionali e quindi anche davanti al Commissario per la liquidazione degli usi civici. Da un lato la sentenza suscita perplessita' e preoccupazione, afferma l' A., a fronte dell' indifferenza del legislatore che non ha ancora provveduto ad una riforma che tenga conto anche delle esigenze del pubblico generale interesse. Dall' altro, in quanto le sezioni unite hanno espunto definitivamente e completamente la giurisdizione dei Commissari con buona pace, afferma l' A., di chi continua ad aggredire, occupare e distruggere proprieta' collettive, terreni demaniali, natura, ambiente e paesaggio.
art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766 art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616



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