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| IDG941503536 | |
| 94.15.03536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Chine' Giuseppe
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| Brevi note in tema di interposizione reale: mandato senza
rappresentanza e "pactum fiduciae" a confronto
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| Nota a Cass. sez. II civ. 29 maggio 1993, n. 6024
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1A, pag. 581-586
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D306031; D30601
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| La convenuta, dopo aver acquistato un appartamento, redige una
apposita scrittura privata con la quale dichiara che l' immobile, a
prescindere da quanto risultava dall' atto di acquisto, era in
realta' "pertoccante" in comproprieta' all' allora suo coniuge in
misura pari al 50%. Con la stessa scrittura, la stessa si obbliga ad
intervenire, a semplice richiesta del coniuge, all' atto traslativo
della quota a lui spettante. A distanza di circa 2 anni e dopo che il
rapporto coniugale si era ormai deteriorato, questi viene a
conoscenza dell' intenzione della moglie, ancora unica intestataria
dell' immobile, di vendere l' intero appartamento a sua insaputa. Da
cio' la citazione in giudizio per ottenere dal Tribunale l'
accertamento della sua quota di proprieta'. La Cassazione ha
configurato la fattispecie come negozio fiduciario soggetto alla
forma scritta "ad substantiam". L' A. esamina la motivazione della
sentenza dove vengono tracciati gli incerti confini, egli afferma,
della categoria generale dell' interposizione reale e, al suo
interno, delle due forme principali del mandato senza rappresentanza
e del "pactum fiduciae".
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| art. 1350 c.c.
art. 1351 c.c.
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