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211205
IDG941503536
94.15.03536 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chine' Giuseppe
Brevi note in tema di interposizione reale: mandato senza rappresentanza e "pactum fiduciae" a confronto
Nota a Cass. sez. II civ. 29 maggio 1993, n. 6024
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1A, pag. 581-586
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306031; D30601
La convenuta, dopo aver acquistato un appartamento, redige una apposita scrittura privata con la quale dichiara che l' immobile, a prescindere da quanto risultava dall' atto di acquisto, era in realta' "pertoccante" in comproprieta' all' allora suo coniuge in misura pari al 50%. Con la stessa scrittura, la stessa si obbliga ad intervenire, a semplice richiesta del coniuge, all' atto traslativo della quota a lui spettante. A distanza di circa 2 anni e dopo che il rapporto coniugale si era ormai deteriorato, questi viene a conoscenza dell' intenzione della moglie, ancora unica intestataria dell' immobile, di vendere l' intero appartamento a sua insaputa. Da cio' la citazione in giudizio per ottenere dal Tribunale l' accertamento della sua quota di proprieta'. La Cassazione ha configurato la fattispecie come negozio fiduciario soggetto alla forma scritta "ad substantiam". L' A. esamina la motivazione della sentenza dove vengono tracciati gli incerti confini, egli afferma, della categoria generale dell' interposizione reale e, al suo interno, delle due forme principali del mandato senza rappresentanza e del "pactum fiduciae".
art. 1350 c.c. art. 1351 c.c.



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