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211206
IDG941503537
94.15.03537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gianola Alberto
Surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. e contratto di assicurazione obbligatoria
Nota a Cass. sez. III civ. 13 febbraio 1993, n. 1827
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1A, pag. 621-624
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30542; D31651
Il proprietario di una autovettura regolarmente assicurata presta il veicolo ad una persona, risultata poi priva di patente di guida, che investe un passante procurandogli notevoli danni. Il Tribunale e, poi, la Corte di Appello condannano al pagamento della somma sborsata dall' assicuratore il solo proprietario della vettura, escludendo l' esistenza di qualsiasi obbligazione in capo al conducente dovendosi ritenere, ai sensi dell' art. 1 l. 990/1969, che il diritto di rivalsa nei confronti del conducente e' previsto nella sola ipotesi di circolazione del veicolo contro la volonta' del proprietario, che nel caso di specie non era avvenuta. La Corte di Cassazione da' una soluzione diversa, ammettendo la surrogazione contro l' autore del danno ai sensi dell' art. 1203 n. 3 c.c. L' A. analizza questa soluzione e approfondisce il tema della relazione fra surrogazione legale e contratto di assicurazione obbligatoria.
art. 1 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 1203 n. 3 c.c.



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