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| IDG941503537 | |
| 94.15.03537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gianola Alberto
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| Surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. e contratto di
assicurazione obbligatoria
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| Nota a Cass. sez. III civ. 13 febbraio 1993, n. 1827
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1A, pag. 621-624
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30542; D31651
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| Il proprietario di una autovettura regolarmente assicurata presta il
veicolo ad una persona, risultata poi priva di patente di guida, che
investe un passante procurandogli notevoli danni. Il Tribunale e,
poi, la Corte di Appello condannano al pagamento della somma sborsata
dall' assicuratore il solo proprietario della vettura, escludendo l'
esistenza di qualsiasi obbligazione in capo al conducente dovendosi
ritenere, ai sensi dell' art. 1 l. 990/1969, che il diritto di
rivalsa nei confronti del conducente e' previsto nella sola ipotesi
di circolazione del veicolo contro la volonta' del proprietario, che
nel caso di specie non era avvenuta. La Corte di Cassazione da' una
soluzione diversa, ammettendo la surrogazione contro l' autore del
danno ai sensi dell' art. 1203 n. 3 c.c. L' A. analizza questa
soluzione e approfondisce il tema della relazione fra surrogazione
legale e contratto di assicurazione obbligatoria.
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| art. 1 l. 24 dicembre 1969, n. 990
art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990
art. 1203 n. 3 c.c.
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