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| IDG941503539 | |
| 94.15.03539 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tozzi Ivano
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| La peculiare conferma prevista negli artt. 17 comma 4, e 40 comma 3
della legge n. 47 del 1985
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| Nota a Cass. sez. III civ. 2 novembre 1992, n. 11862
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1A, pag. 653-656
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D182; D969012; D966
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| La sentenza della Corte d' Appello, cassata dalla Corte di
Cassazione, aveva riconosciuto che l' omessa allegazione all' atto di
vendita di un fabbricato di copia conforme della domanda di sanatoria
corredata dalla prova del pagamento della relativa oblazione, violava
il precetto dell' art. 40 comma 3 l. 47/1985, rendendo nullo l' atto
stesso. Pertanto il notaio era incorso nella responsabilita'
disciplinare prevista dall' art. 21 comma 1 stessa legge, che rinvia
all' art. 28 della legge notarile n. 89/1913. E cio' sebbene lo
stesso notaio avesse sanato l' atto originario con la successiva
produzione di atto di conferma ai sensi dell' art. 40 comma 3 l.
47/1985. Secondo la sentenza annotata, invece, con la conferma si
sana l' atto nullo che, ridiventando atto pienamente valido, esclude
l' illecito disciplinare del notaio e la relativa sanzione. L' A.
esamina la questione valutando il senso e la portata degli artt. 17 e
40 l. 47/1985, nonche' la natura della conferma in questione. La
quale e' da escludere in mancanza del provvedimento concessorio al
momento della stipulazione dell' atto, mentre dispiega tutti gli
effetti quando la concessione gia' esisteva al momento dell' atto,
che, cosi', appariva viziato soltanto da irregolarita' formale.
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| art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89
art. 17 l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 21 l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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