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211208
IDG941503539
94.15.03539 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tozzi Ivano
La peculiare conferma prevista negli artt. 17 comma 4, e 40 comma 3 della legge n. 47 del 1985
Nota a Cass. sez. III civ. 2 novembre 1992, n. 11862
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1A, pag. 653-656
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D182; D969012; D966
La sentenza della Corte d' Appello, cassata dalla Corte di Cassazione, aveva riconosciuto che l' omessa allegazione all' atto di vendita di un fabbricato di copia conforme della domanda di sanatoria corredata dalla prova del pagamento della relativa oblazione, violava il precetto dell' art. 40 comma 3 l. 47/1985, rendendo nullo l' atto stesso. Pertanto il notaio era incorso nella responsabilita' disciplinare prevista dall' art. 21 comma 1 stessa legge, che rinvia all' art. 28 della legge notarile n. 89/1913. E cio' sebbene lo stesso notaio avesse sanato l' atto originario con la successiva produzione di atto di conferma ai sensi dell' art. 40 comma 3 l. 47/1985. Secondo la sentenza annotata, invece, con la conferma si sana l' atto nullo che, ridiventando atto pienamente valido, esclude l' illecito disciplinare del notaio e la relativa sanzione. L' A. esamina la questione valutando il senso e la portata degli artt. 17 e 40 l. 47/1985, nonche' la natura della conferma in questione. La quale e' da escludere in mancanza del provvedimento concessorio al momento della stipulazione dell' atto, mentre dispiega tutti gli effetti quando la concessione gia' esisteva al momento dell' atto, che, cosi', appariva viziato soltanto da irregolarita' formale.
art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89 art. 17 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 21 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47



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