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211209
IDG941503540
94.15.03540 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Basini Giovanni Francesco
Sulla "responsabilita'" sussidiaria dei beni in comunione legale per la fideiussione prestata da un solo coniuge
Nota a Cass. sez. III civ. 10 maggio 1991, n. 5244
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1A, pag. 671-678
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D30680
La sentenza annotata affronta la questione dell' efficacia di una fideiussione prestata da un coniuge, in regime di comunione legale dei beni, senza il consenso dell' altro coniuge. Secondo la Corte essa "e' valida ed efficace indipendentemente dalla inerenza del rapporto ai beni comuni, ed altresi' a prescindere dalla sua qualificabilita' come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, fermo restando, in entrambi i casi, l' assoggettamento dei beni della comunione alle ragioni del creditore nei limiti della quota di detto coniuge". L' A. esamina la sentenza, approfondendo l' analisi della normativa di riferimento, anche attraverso ampi richiami dottrinari e giurisprudenziali. Conclude affermando che la fideiussione prestata da un solo coniuge fa sorgere un' obbligazione personale per il coniuge stesso, e che di tale obbligazione questi risponde anche con la propria quota di beni in comunione, in forza del dettato espresso dall' art. 189 comma 2 c.c.
art. 180 c.c. art. 189 c.c. art. 1936 c.c. art. 1944 c.c. art. 2740 c.c.



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