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211210
IDG941503541
94.15.03541 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fadel Pierangelo
Brevi considerazioni su taluni profili problematici della nuova disciplina dei procedimenti cautelari
Nota a ord. Trib. Verona 21 settembre 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1B, pag. 317-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402; D44020
L' ordinanza annotata dichiara l' inefficacia del provvedimento di concessione di sequestro conservativo "inaudita altera parte", per inosservanza del termine perentorio, ai sensi dell' art. 669 sexies c.p.c., assegnato al ricorrente per la notificazione del decreto. L' ordinanza afferma altresi' che in tale ipotesi il giudice deve adottare d' ufficio i piu' opportuni provvedimenti ripristinatori. (Nella specie, l'ordine di trasmissione di copia degli atti di causa al Conservatore dei registri immobiliari affinche' questi provveda alla cancellazione della trascrizione di un sequestro conservativo). L' A. approfondisce l' esame di alcuni aspetti problematici che il provvedimento propone: per quanto riguarda la perentorieta' dei termini fissati per la notificazione del provvedimento, in relazione alla brevita' di essi, in particolare quando debba effettuarsi all' estero, come nel caso di specie, brevita' che riguarda anche la controparte per far valere, una volta ricevuta la notifica, le proprie ragioni; per quanto riguarda il potere del giudice di dichiarare d' ufficio l' inefficacia del provvedimento cautelare precedentemente concesso.
art. 669 sexies c.p.c. art. 669 novies c.p.c.



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