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| IDG941503544 | |
| 94.15.03544 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ziviz Patrizia
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| Danno biologico oltre la salute: una prospettiva fuorviante
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| Nota a App. Trieste 13 gennaio 1993
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1B, pag. 358-366
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51861; D0411; D3070; D30703
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| Un quotidiano locale ed un settimanale a diffusione nazionale
pubblicavano un servizio, in tono sensazionalistico, riguardante la
vicenda di un bambino affetto da una rarissima forma di allergia,
tale da impedire a ragazzo di indossare vestiti. Tutto cio' avveniva
col diniego sempre manifestato, anche a fronte di un compenso, dei
genitori. La vicenda approdo' ad una sentenza di condanna per il
carattere diffamatorio dell' articolo apparso sul quotidiano nei
confronti dei genitori del ragazzo. In sede civile, il Tribunale di
primo grado, oltre ad attribuire agli attori il ristoro dei danni
morali prodotti dal reato di diffamazione, si era limitato ad
ammettere la risarcibilita' solo del danno patrimoniale patito dal
minore a seguito della lesione della propria immagine. La conclusione
del Tribunale e' stata parzialmente riformata dalla Corte d' Appello
con la sentenza in esame. In particolare l' A. esamina criticamente
l' aspetto di questa sentenza laddove individua le ripercussioni
pregiudizievoli, concretamente emerse a carico delle vittime, come
una compromissione della vita di relazione dei soggetti colpiti dall'
illecito, tali da costituire danno biologico.
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