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211213
IDG941503544
94.15.03544 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ziviz Patrizia
Danno biologico oltre la salute: una prospettiva fuorviante
Nota a App. Trieste 13 gennaio 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 1B, pag. 358-366
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51861; D0411; D3070; D30703
Un quotidiano locale ed un settimanale a diffusione nazionale pubblicavano un servizio, in tono sensazionalistico, riguardante la vicenda di un bambino affetto da una rarissima forma di allergia, tale da impedire a ragazzo di indossare vestiti. Tutto cio' avveniva col diniego sempre manifestato, anche a fronte di un compenso, dei genitori. La vicenda approdo' ad una sentenza di condanna per il carattere diffamatorio dell' articolo apparso sul quotidiano nei confronti dei genitori del ragazzo. In sede civile, il Tribunale di primo grado, oltre ad attribuire agli attori il ristoro dei danni morali prodotti dal reato di diffamazione, si era limitato ad ammettere la risarcibilita' solo del danno patrimoniale patito dal minore a seguito della lesione della propria immagine. La conclusione del Tribunale e' stata parzialmente riformata dalla Corte d' Appello con la sentenza in esame. In particolare l' A. esamina criticamente l' aspetto di questa sentenza laddove individua le ripercussioni pregiudizievoli, concretamente emerse a carico delle vittime, come una compromissione della vita di relazione dei soggetti colpiti dall' illecito, tali da costituire danno biologico.



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