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| IDG941503548 | |
| 94.15.03548 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Confalonieri Antonietta
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| Lista testimoniale e indicazione delle "circostanze"
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| Nota a Cass. sez. II pen. 22 settembre 1992
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 267-271
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6203; D6215
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| La sentenza in esame consente all' A. di approfondire il tema dell'
interpretazione dell' art. 468 c.p.p., con particolare riferimento al
comma 1, e della funzione di "discovery" ad esso attribuita. Secondo
la sentenza in epigrafe "l' onere dell' indicazione delle circostanze
su cui deve vertere l' esame, di cui all' art. 468 comma 1 c.p.p.
(citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici), e' assolto
anche mediante il richiamo ai fatti specificati nell' imputazione e
"per relationem" agli atti conosciuti o conoscibili dall' imputato
(nella fattispecie, il richiamo era stato effettuato, per i
carabinieri intervenuti, a conferma degli atti a loro firma e per la
parte lesa e le persone informate dei fatti a conferma delle
dichiarazioni rese ai carabinieri)". L' A. esamina la questione anche
sotto il profilo della funzione del giudice in relazione all' art.
507 c.p.p.
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| art. 468 comma 1 c.p.p.
art. 507 c.p.p.
art. 567 comma 2 c.p.p.
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