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| IDG941503549 | |
| 94.15.03549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Peroni Francesco
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| Metodo orale e logica del controllo nel dibattimento d' appello: un'
antinomia davvero insuperabile?
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| Nota a Cass. sez. II pen. 21 settembre 1992
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 271-278
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6344; D6345; D6346
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| Secondo la sentenza in epigrafe, anche in appello "l' assunzione
della prova orale deve avvenire secondo i canoni del sistema
accusatorio", cosicche', nel caso specifico di una "cross
examination" disposta in ambito di rinnovazione ai sensi dell' art.
603 c.p.p., il presidente potra' rivolgere direttamente domande alla
persona escussa solo una volta ultimato l' esame ad opera delle
parti. Affrontando il problema concernente le conseguenza di una
iniziativa presidenziale che, nella conduzione orale dell' esame,
abbia esorbitato dal ruolo assegnato dall' art. 504 c.p.p., la Corte
afferma che "l' inosservanza della prioritaria iniziativa delle parti
non puo' ricomprendersi nell' alveo delle previsioni di nullita'
giacche' tutte le opposizioni ed eccezioni in ordine all' esame dei
testimoni devono essere proposte, ai sensi dell' art. 504 c.p.p.,
allo stesso presidente, che decide immediatamente con provvedimento
informale non soggetto a gravame". L' A. mostra di non condividere
questa affermazione, approfondendo l' esame dell' art. 504 cit.
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| art. 498 c.p.p.
art. 504 c.p.p.
art. 598 c.p.p.
art. 603 c.p.p.
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