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211218
IDG941503549
94.15.03549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Peroni Francesco
Metodo orale e logica del controllo nel dibattimento d' appello: un' antinomia davvero insuperabile?
Nota a Cass. sez. II pen. 21 settembre 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 271-278
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6344; D6345; D6346
Secondo la sentenza in epigrafe, anche in appello "l' assunzione della prova orale deve avvenire secondo i canoni del sistema accusatorio", cosicche', nel caso specifico di una "cross examination" disposta in ambito di rinnovazione ai sensi dell' art. 603 c.p.p., il presidente potra' rivolgere direttamente domande alla persona escussa solo una volta ultimato l' esame ad opera delle parti. Affrontando il problema concernente le conseguenza di una iniziativa presidenziale che, nella conduzione orale dell' esame, abbia esorbitato dal ruolo assegnato dall' art. 504 c.p.p., la Corte afferma che "l' inosservanza della prioritaria iniziativa delle parti non puo' ricomprendersi nell' alveo delle previsioni di nullita' giacche' tutte le opposizioni ed eccezioni in ordine all' esame dei testimoni devono essere proposte, ai sensi dell' art. 504 c.p.p., allo stesso presidente, che decide immediatamente con provvedimento informale non soggetto a gravame". L' A. mostra di non condividere questa affermazione, approfondendo l' esame dell' art. 504 cit.
art. 498 c.p.p. art. 504 c.p.p. art. 598 c.p.p. art. 603 c.p.p.



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