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| IDG941503561 | |
| 94.15.03561 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrara Antonio
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| "L' ombrello bucato" delle direttive comunitarie in materia di
autorizzazione all' accumulo temporaneo di rifiuti tossici presso il
luogo di produzione
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| Nota a C. Cost. 27 aprile 1993, n. 194
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| Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 9 (1994), fasc. 1, pag. 38-41
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18801; D03101; D87009
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| La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 3
comma 3 della legge regionale del Veneto n. 28/1990, laddove prevede
la possibilita' dell' autorizzazione tacita, in luogo di quella
espressa, per lo stoccaggio provvisorio presso il luogo di produzione
dei rifiuti tossici e nocivi. L' A. esamina la questione alla luce
delle pregressa giurisprudenza costituzionale in materia, dieci
sentenze, e della normativa comunitaria, meno rigorosa della
disciplina nazionale di cui all' art. 16 d.p.r. 915/1982. Afferma che
l' obbligo della autorizzazione in questione o si ricava dalla
normativa nazionale, come vincolo diretto anche per il legislatore
nazionale a prescindere dalle meno rigorose disposizioni comunitarie;
o come, preferibilmente, derivante dalla negazione che possa
sussistere una differenza di disciplina tra accumulo temporaneo e
stoccaggio provvisorio di detti rifiuti, che non tenga nel dovuto
conto delle esigenze di verifica preventiva delle precauzioni per
prevenire gli inquinamenti nei luoghi di deposito e stoccaggio. La
linea interpretativa seguita dalla Corte Costituzionale rischia di
incidere negativamente, tenendo conto della piu' rigorosa disciplina
nazionale rispetto a quella comunitaria, sulla pienezza dell'
autonomia legislativa delle Regioni, le quali, in alcuni casi, come
nella legge regionale dell' Emilia-Romagna n. 5/1992, si sono
dimostrate attente alle esigenze dei cittadini e delle imprese,
sfuggendo alla eccessiva rigidita' della legislazione nazionale.
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| art. 117 Cost.
art. 16 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915
art. 3 comma 3 l.r. VE 23 aprile 1990, n. 28
l.r. ER 5 febbraio 1992, n. 5
Dir. CEE 78/319
Dir. CEE 91/689
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