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211230
IDG941503561
94.15.03561 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrara Antonio
"L' ombrello bucato" delle direttive comunitarie in materia di autorizzazione all' accumulo temporaneo di rifiuti tossici presso il luogo di produzione
Nota a C. Cost. 27 aprile 1993, n. 194
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 9 (1994), fasc. 1, pag. 38-41
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D03101; D87009
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 3 comma 3 della legge regionale del Veneto n. 28/1990, laddove prevede la possibilita' dell' autorizzazione tacita, in luogo di quella espressa, per lo stoccaggio provvisorio presso il luogo di produzione dei rifiuti tossici e nocivi. L' A. esamina la questione alla luce delle pregressa giurisprudenza costituzionale in materia, dieci sentenze, e della normativa comunitaria, meno rigorosa della disciplina nazionale di cui all' art. 16 d.p.r. 915/1982. Afferma che l' obbligo della autorizzazione in questione o si ricava dalla normativa nazionale, come vincolo diretto anche per il legislatore nazionale a prescindere dalle meno rigorose disposizioni comunitarie; o come, preferibilmente, derivante dalla negazione che possa sussistere una differenza di disciplina tra accumulo temporaneo e stoccaggio provvisorio di detti rifiuti, che non tenga nel dovuto conto delle esigenze di verifica preventiva delle precauzioni per prevenire gli inquinamenti nei luoghi di deposito e stoccaggio. La linea interpretativa seguita dalla Corte Costituzionale rischia di incidere negativamente, tenendo conto della piu' rigorosa disciplina nazionale rispetto a quella comunitaria, sulla pienezza dell' autonomia legislativa delle Regioni, le quali, in alcuni casi, come nella legge regionale dell' Emilia-Romagna n. 5/1992, si sono dimostrate attente alle esigenze dei cittadini e delle imprese, sfuggendo alla eccessiva rigidita' della legislazione nazionale.
art. 117 Cost. art. 16 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 3 comma 3 l.r. VE 23 aprile 1990, n. 28 l.r. ER 5 febbraio 1992, n. 5 Dir. CEE 78/319 Dir. CEE 91/689



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