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211243
IDG941503574
94.15.03574 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aprile Ercole
Ancora una pronuncia di illegittimita' costituzionale in tema di condanna del querelante alle spese processuali
Nota a C. Cost. 3 dicembre 1993
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 146-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6227; D60013
La sentenza in epigrafe ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 427 comma 1 c.p.p., nella parte in cui prevede, in caso di proscioglimento dell' imputato perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a lui ascrivibile nell' esercizio del diritto di querela. L' A. commenta adesivamente la soluzione accolta dalla Corte Costituzionale, osservando come sia stato correttamente raggiunto il contemperamento di due interessi contrapposti: porre un freno all' infondato esercizio del diritto di querela; evitare che la normativa sul pagamento delle spese concretizzi una ipotesi inammissibile di responsabilita' oggettiva.
art. 427 comma 1 c.p.p.



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