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Documento


211248
IDG941503579
94.15.03579 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ignarra Antonella
Questioni in tema di lavoro carcerario
Nota a Pret. Roma 5 novembre 1993
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 195-200
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6440; D7440; D3080
L' art. 23 l. 354/1975 stabiliva che al detenuto lavoratore fossero versati solo i sette decimi della mercede, mentre i rimanenti tre decimi erano destinati alla Cassa per il soccorso e l' assistenza delle vittime dei delitti. Successivamente l' art. 29 l. 663/1986 ha abrogato l' art. 23 cit., avendo pero' effetto solo per il futuro. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49/1992, ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 23 l. 354/1975, quindi con effetto anche sui rapporti sorti prima dell' entrata in vigore della norma abrogatrice per i quali non fosse maturata la prescrizione. Il Pretore di Roma ha ritenuto, con la sentenza in epigrafe, che in questo caso debba applicarsi la prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei della mercede. L' A. esamina i problemi sollevati da questa pronuncia, alla quale sostanzialmente aderisce.
art. 23 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 29 l. 10 ottobre 1986, n. 663 art. 2946 c.c. art. 2948 n. 4 c.c. C. Cost. 18 febbraio 1992, n. 49



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