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211255
IDG941503586
94.15.03586 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Se possa considerarsi uso personale, agli effetti della depenalizzazione, l' uso "di gruppo" o consumo collettivo di sostanze stupefacenti
Nota a Cass. 18 gennaio 1994
Nuovo dir., an. 71 (1994), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 269-273
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
Secondo la massima della sentenza annotata "anche a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha depenalizzato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, deve ritenersi illecita e penalmente perseguibile la detenzione di stupefacenti per uso di gruppo, in quanto siffatta detenzione comporta una cessione, sia pure parziale, della droga a terzi, la quale (cessione) e' assolutamente incompatibile con la detenzione per uso personale". L' A., premessa una breve rassegna delle alterne vicende che hanno ispirato la politica legislativa sulla lotta al traffico di stupefacenti, giudica pienamente condivisibile la decisione della Suprema Corte, la quale ha correttamente applicato le nuove disposizioni legislative.
l. 22 ottobre 1954, n. 1041 l. 22 dicembre 1975, n. 685 l. 26 giugno 1990, n. 162 d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171



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