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211286
IDG940303617
94.03.03617 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiori Angelo, Caprioli Lea Cinzia
La fecondazione artificiale eterologa: un altro ritorno al matrilineare?
Med. mor., an. 44 (1994), fasc. 2, pag. 213-229
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300080; D3013; F31
GLi AA., dopo un breve ricordo storico-antropologico delle primitive societa' matrilineari, passano in rassegna le principali legislazioni internazionali riguardanti le tecniche di procreazione artificiale, puntando l' attenzione sulle norme circa il riconoscimento di paternita' legale al marito o convivente che ha prestato il proprio consenso alla fecondazione artificiale eterologa e circa l' anonimato del donatore di seme. Essi rilevano la contraddizione tra le attuali possibilita' della ricerca biologica di paternita' che, avvalendosi degli accertamenti genetici basati sull' impiego dei polimorfismi del sangue, consente a chiunque di conoscere il proprio padre biologico, e le norme sull' anonimato che, non consentendo al figlio di conoscere il proprio vero padre, creano notevoli diseguaglianze tra cittadini. La fecondazione artificiale eterologa viene considerata come un altro regresso alla societa' matrilineare, in cui la struttura protofamiliare era incentrata sulla figura della donna, la quale assumeva un ruolo dominante come strumento di fecondita' e il "marito" era "in visita", cosicche' padre e figlio erano completamente estranei l' uno all' altro. Viene infine commentata la recente sentenza del Tribunale di Cremona che ha accolto l' istanza di disconoscimento di paternita' di un figlio nato a seguito di inseminazione artificiale con sperma eterologo. Il Tribunale, mancando in Italia una legge che regoli la fecondazione artificiale eterologa, ha percorso l' unica strada a disposizione nel panorama giuridico nazionale, fondando la propria sentenza sugli artt. 231, 235 e 143 c.c. L' auspicio e' che storie come quelle del piccolo Mattia, oggi "figlio di padre ignoto", inducano tutti a riflettere sui "prodigi" della scienza e del progresso, ma soprattutto non spingano frettolosamente verso leggi che consentano, per la loro permissivita', di sconvolgere la reale biologia dell' essere umano.
art. 143 c.c. art. 231 c.c. art. 235 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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