| GLi AA., dopo un breve ricordo storico-antropologico delle primitive
societa' matrilineari, passano in rassegna le principali legislazioni
internazionali riguardanti le tecniche di procreazione artificiale,
puntando l' attenzione sulle norme circa il riconoscimento di
paternita' legale al marito o convivente che ha prestato il proprio
consenso alla fecondazione artificiale eterologa e circa l' anonimato
del donatore di seme. Essi rilevano la contraddizione tra le attuali
possibilita' della ricerca biologica di paternita' che, avvalendosi
degli accertamenti genetici basati sull' impiego dei polimorfismi del
sangue, consente a chiunque di conoscere il proprio padre biologico,
e le norme sull' anonimato che, non consentendo al figlio di
conoscere il proprio vero padre, creano notevoli diseguaglianze tra
cittadini. La fecondazione artificiale eterologa viene considerata
come un altro regresso alla societa' matrilineare, in cui la
struttura protofamiliare era incentrata sulla figura della donna, la
quale assumeva un ruolo dominante come strumento di fecondita' e il
"marito" era "in visita", cosicche' padre e figlio erano
completamente estranei l' uno all' altro. Viene infine commentata la
recente sentenza del Tribunale di Cremona che ha accolto l' istanza
di disconoscimento di paternita' di un figlio nato a seguito di
inseminazione artificiale con sperma eterologo. Il Tribunale,
mancando in Italia una legge che regoli la fecondazione artificiale
eterologa, ha percorso l' unica strada a disposizione nel panorama
giuridico nazionale, fondando la propria sentenza sugli artt. 231,
235 e 143 c.c. L' auspicio e' che storie come quelle del piccolo
Mattia, oggi "figlio di padre ignoto", inducano tutti a riflettere
sui "prodigi" della scienza e del progresso, ma soprattutto non
spingano frettolosamente verso leggi che consentano, per la loro
permissivita', di sconvolgere la reale biologia dell' essere umano.
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