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211341
IDG940603672
94.06.03672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tassoni Giorgia
Comunione tacita familiare e tutela del lavoro svolto all' interno della famiglia
Nota a Cass. 29 maggio 1992, n. 6531
Dir. fam., an. 23 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 70-79
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
La sentenza rivesta particolare interesse, afferma l' A., perche' riconosce, sia pure implicitamente, che le regole sulla comunione tacita familiare possono trovare applicazione anche tra i coniugi il cui matrimonio, annullato con effetto retroattivo, sia privo di effetti ab origine. L' A. trae spunto dalla soluzione data al caso di specie per affrontare il problema dei requisiti della comunione tacita familiare. Svolge poi alcune considerazioni sugli obiter dicta, dai quali emerge una ratio tacita della sentenza: laddove la situazione di fatto e' tale da far apparire opportuni al giudice un riconoscimento e una tutela del lavoro familiare, nel vigore dell' art. 2140 c.c. il ricorso a tale norma e' giustificato da quella esigenza, non ostando il fatto che sia necessario, di volta in volta, "adattare" gli elementi costitutivi della comunione tacita familiare al caso di specie.
art. 230 bis c.c. art. 2041 c.c. art. 2042 c.c. art. 2140 c.c. art. 2247 c.c. art. 2251 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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