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211348
IDG940603679
94.06.03679 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Giambattista
Riflessioni sull' art. 333 c.c.
Nota a decr. Trib. Min. Trento 18 febbraio 1993
Dir. fam., an. 23 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 213-217
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30002; D4410; D4413
Il decreto annotato fornisce, secondo l' A., un' interpretazione non del tutto corretta dell' art. 333 c.c., che prevede una serie di comportamenti commissivi od omissivi dei genitori, meno gravi di quelli previsti dall' art. 330 c.c., ma comunque tali da recare pregiudizio al figlio e in presenza dei quali il giudice puo' adottare "provvedimenti convenienti" e anche disporre l' allontanamento del genitore dalla residenza familiare. Tale norma, nei confronti di genitori legalmente separati e tra i quali sia pendente il relativo procedimento, segna la zona di confine tra la competenza del Tribunale per i minorenni e quella del Tribunale ordinario. L' A. evidenzia come il Tribunale per i minorenni, nel caso di specie, in cui fra i genitori era in corso un procedimento di separazione personale, abbia sconfinato nella competenza del Tribunale ordinario, fungendo da giudice di secondo grado rispetto alle decisioni da questo adottate in materia di affidamento della prole.
art. 155 c.c. art. 330 c.c. art. 333 c.c. art. 38 disp. att. c.c. art. 710 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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