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Documento


211362
IDG940603693
94.06.03693 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vallebona Antonio
Accordo o precettazione: "tertium non datur"
Dir. lav., an. 67 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 541-544
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7134; D7131
Analizzata la normativa di cui alla l. 146/1990, l' A. respinge la tesi secondo cui la mera proposta della Commissione di garanzia produrrebbe gli stessi effetti dell' approvazione dell' accordo, legittimando, o addirittura costringendo, il datore di lavoro ad una conforme comandata unilaterale repressiva dello sciopero. Secondo l' A., la l. 146/1990, emanata per tutelare gli utenti dei servizi pubblici essenziali, detta direttamente (art. 2 comma 1) solo due regole sostanziali per l' esercizio del diritto di sciopero (preavviso minimo di 10 giorni; indicazione della durata di astensione), mentre per l' individuazione in concreto delle prestazioni indispensabili rinvia all' autonomia collettiva (art. 2 comma 2).
art. 2 l. 12 giugno 1990, n. 146
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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