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211370
IDG940603701
94.06.03701 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Aloja Leonello
Sciopero e forza maggiore
Dir. lav., an. 67 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 610-613
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D713; D306132; D3173
L' A. si richiama alla sentenza del Tribunale di Roma 6 marzo 1992, che ha affermato costituire causa di forza maggiore l' inadempimento delle obbligazioni dell' appaltatore, dovuto allo sciopero dei propri dipendenti, svoltosi con "anomale modalita' di astensione dal lavoro". L' A. prende spunto da questa sentenza per approfondire l' esame del tema riguardante gli effetti dannosi indiretti che lo sciopero puo' determinare in relazione ad obbligazioni assunte dall' imprenditore verso terzi. L' A. indica come via da seguire per individuare una situazione di forza maggiore (o di impossibilita' sopravvenuta) l' accertamento che l' esecuzione dell' obbligo assunto dall' azienda e' stata paralizzata da uno sciopero illegittimo, sia nel senso che l' illegittimita' investa il dato relativo alla sua "causa" (ossia la illegittimita' della pretesa posta a base dello stesso e, forse, anche la mancanza di legittimazione del soggetto che lo ha proclamato), sia il "modo" con cui si e' svolto.
art. 40 Cost. art. 1671 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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