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211384
IDG940603715
94.06.03715 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casamassima Emanuele
Soppressione giurisprudenziale del potere di promuovere d' ufficio giudizi di competenza commissariale
Nota a Cass. sez. un. civ. 28 gennaio 1994, n. 858
Giust. civ., vol. amb000, an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1207-1210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9162; D1316; D1543
Ad avviso delle sezioni unite, a seguito dell' entrata in vigore del d.p.r. 616/1977 il Commissario regionale per gli usi civici non sarebbe piu' legittimato ad intraprendere d' ufficio le controversie giudiziarie avendo perduto il relativo potere, di natura "esclusivamente incidentale" perche' derivante dalle funzioni amministrative ora trasferite alle Regioni. L' A. critica la sentenza per quanto riguarda l' affermata natura incidentale dell' attivita' del Commissario. Rimangono certamente fuori dalle funzioni amministrative delle verifiche demaniali, afferma infatti l' A., numerosissimi casi d' intervento giurisdizionale dei Commissari in materia di reintegra nel possesso e di sequestro giudiziario. L' A. si sofferma inoltre sulle norme che, contrariamente a quanto affermato dalle sezioni unite, conferiscono espressamente al Commissario autonomo potere d' impulso d' ufficio, o dalle quali esso e' comunque immediatamente deducibile, cioe' gli artt. 30 l. 1766/1927 e 74 r.d. 332/1928.
art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766 art. 30 l. 16 giugno 1927, n. 1766 art. 74 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 art. 1 l. 22 luglio 1975, n. 382 art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 C. Cost. 1 aprile 1993, n. 133
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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