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| IDG940603721 | |
| 94.06.03721 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Morena Enrica
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| Ancora sull' accettazione beneficiata
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| Nota a Cass. sez. II civ. 5 ottobre 1993, n. 9842
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1305-1309
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3023; D44163
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| Il regime giuridico dei beni accettati con beneficio d' inventario
permane anche se, morto l' erede beneficiato, il chiamato all'
eredita' di quest' ultimo accetti puramente e semplicemente l'
eredita'. Conseguentemente la competenza, per la autorizzazione alla
vendita dei beni mobili o immobili, di cui all' art. 747 c.p.c.,
facenti parte dell' eredita' beneficiata, si determina con
riferimento al luogo di apertura della prima successione, ossia di
quella beneficiata. Il presupposto di quanto detto sopra e' lo stesso
concetto di "successione", per cui si trasmette all' erede anche la
posizione che il de cuius aveva acquistato, con la precedente
delazione, di erede beneficiato e la conseguente limitazione della
sua responsabilita' patrimoniale e personale. Non viene meno neppure
il beneficio acquisito dai creditori ereditari e dai legatari
rispetto ai creditori del primo erede beneficiato e del secondo
erede. All' erede, divenuto beneficiato per una parte di eredita', si
trasmettono una serie di diritti ed obblighi. In caso di vendita di
immobili o mobili, per i quali siano trascorsi 5 anni dalla
dichiarazione di accettazione, dovra' essere richiesta l'
autorizzazione alla autorita' giudiziaria con competenza del giudice
nel cui luogo sia stata aperta la prima successione, ossia quella
beneficiata.
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| art. 490 c.c.
art. 747 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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