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211390
IDG940603721
94.06.03721 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morena Enrica
Ancora sull' accettazione beneficiata
Nota a Cass. sez. II civ. 5 ottobre 1993, n. 9842
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 5, pt. 1, pag. 1305-1309
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3023; D44163
Il regime giuridico dei beni accettati con beneficio d' inventario permane anche se, morto l' erede beneficiato, il chiamato all' eredita' di quest' ultimo accetti puramente e semplicemente l' eredita'. Conseguentemente la competenza, per la autorizzazione alla vendita dei beni mobili o immobili, di cui all' art. 747 c.p.c., facenti parte dell' eredita' beneficiata, si determina con riferimento al luogo di apertura della prima successione, ossia di quella beneficiata. Il presupposto di quanto detto sopra e' lo stesso concetto di "successione", per cui si trasmette all' erede anche la posizione che il de cuius aveva acquistato, con la precedente delazione, di erede beneficiato e la conseguente limitazione della sua responsabilita' patrimoniale e personale. Non viene meno neppure il beneficio acquisito dai creditori ereditari e dai legatari rispetto ai creditori del primo erede beneficiato e del secondo erede. All' erede, divenuto beneficiato per una parte di eredita', si trasmettono una serie di diritti ed obblighi. In caso di vendita di immobili o mobili, per i quali siano trascorsi 5 anni dalla dichiarazione di accettazione, dovra' essere richiesta l' autorizzazione alla autorita' giudiziaria con competenza del giudice nel cui luogo sia stata aperta la prima successione, ossia quella beneficiata.
art. 490 c.c. art. 747 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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